Social bonus 2022: prossima finestra di accesso al beneficio avrà come scadenza il 15 settembre

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Il social bonus, disciplinato dall’articolo 81 del Codice del Terzo settore, è un credito di imposta riconosciuto a chi effettua erogazioni liberali ad enti del Terzo settore (Ets) che presentano progetti di recupero di:

  • immobili pubblici inutilizzati
  • beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata
dove realizzare esclusivamente attività di interesse generale con modalità non commerciali, attraverso interventi edilizi finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento delle attività nonché diretti a sostenere le spese di gestione dei beni stessi.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 23 febbraio 2022, n. 89 ha definito il Regolamento di funzionamento del social bonus: la prossima finestra di accesso al credito d’imposta previsto dalla riforma avrà come scadenza il 15 settembre.
Quali enti del Terzo settore possono fruire del social bonus?
L’agevolazione si applica alle organizzazioni iscritte nei previgenti registri delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e anagrafe delle Onlus ma anche a chi abbia ottenuto l’iscrizione nel Runts.
L’iter
Il provvedimento prevede:
  • presentazione dell’istanza;
  • esame dell’istanza da parte di una commissione che poi approva l’elenco dei progetti finanziabili;
  • percezione dei contributi liberali mediante modalità tracciabili;
  • comunicazione periodica dei contributi percepiti e delle spese sostenute con rendicontazione finale;
  • pubblicazione delle informazioni relative al progetto sia sul sito dedicato al social bonus che sul sito dell’ente del Terzo settore.
Presentazione dell’istanza
Gli Ets presentano il progetto di recupero dell’immobile o degli immobili entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno.Con l’istanza è necessario presentare la documentazione attestante
  • la sussistenza dei requisiti: il progetto deve essere presentato da un ente del Terzo settore il cui legale rappresentante e i cui componenti dell’organo di amministrazione non presentino cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; che risulti aver versato gli oneri previdenziali e assicurativi nonché le imposte; che abbia assicurato i volontari e che sia assegnatario del bene. Il progetto può essere presentato anche in partenariato nel qual caso il capofila viene considerato l’ente proponente ma tutti i partecipanti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti menzionati salvo, ovviamente, l’assegnazione del bene;
  • la descrizione del progetto di intervento e di utilizzo del bene;
  • l’eventuale previsione della valutazione dell’impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività d’interesse generale da svolgere;
  • le informazioni relative al budget e il cronoprogramma degli interventi.
La Commissione – verificata la sussistenza dei requisiti – pubblica l’elenco dei progetti ammessi al social bonus sul sito del Ministero del Lavoro nella sezione «Pubblicità Legale».
Come si effettua l’erogazione liberale?
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente con modalità tracciabili e nella causale del pagamento bisognerà specificare:
  • la natura di “social bonus”;
  • i dati dell’ente del Terzo settore beneficiario;
  • l’oggetto dell’erogazione.
La trasparenza nella gestione dei fondi
Il provvedimento pone a carico dell’Ets l’onere di trasmettere con cadenza trimestrale al Ministero del Lavoro l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute a sostegno del progetto nel trimestre di riferimento ed il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali.
A conclusione dei lavori, gli Ets trasmettono il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale nonché dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente titolare del progetto attestante la conformità degli interventi realizzati alla normativa vigente, in forza dei titoli abilitativi in materia edilizia, culturale e paesaggistica con l’indicazione dei relativi estremi.
Gli Ets beneficiari delle misure di social bonus devono inoltre fornire le informazioni relative al progetto, risorse introitate e spese sostenute sia sul portale «socialbonus.gov.it» (presto online), gestito dal Ministero del Lavoro che sul proprio sito o sul sito internet della rete associativa a cui aderiscono.In cosa consiste il beneficio fiscale?
Chi effettua l’erogazione liberale accede ad un credito di imposta nella misura e con i vincoli di seguito descritti:
Ovviamente il beneficio è alternativo ad altre disposizioni che introducono regimi di deduzione o detrazione di imposta come quella prevista dall’articolo 83 del codice del Terzo settore.
Fonte: Cantiere terzo settore e Informazione fiscale.it
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