Disposta per le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato, già iscritte nei precedenti registri, la sospensione dei termini dei procedimenti di verifica sui requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
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L’articolo 25-bis del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122 (pubblicata nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2022) ha stabilito la sospensione per il periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 dei termini dei procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nel RUNTS delle ODV e delle APS coinvolte nel processo di trasmigrazione ex articolo 54 del Codice del Terzo settore. Tali procedimenti hanno avuto inizio il 22 febbraio 2022 e hanno una durata di 180 giorni, salve le sospensioni e interruzioni dei termini previste dal D.M. n.106/2022 nonché, da ultimo, dalla predetta novella legislativa.
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Pertanto, se alla data del 30 giugno il procedimento è pendente senza che sia stata formulata alcuna richiesta istruttoria da parte dell’ufficio del RUNTS, il computo dei termini si arresta al 30 giugno e riprenderà il 16 settembre.
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Se alla data del 30 giugno 2022 risultano formulate richieste istruttorie da parte degli uffici del RUNTS, ugualmente per gli enti destinatari di tali richieste, i termini previsti dall’articolo 31 del D.M. n. 106/2022 entro cui fornire riscontro si sospendono per ricominciare a decorrere a partire dal 16 settembre 2022.
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Relativamente alle richieste istruttorie formulate dagli uffici del RUNTS nel periodo 1° luglio 2022-15 settembre 2022, il computo del termine di riscontro da parte degli enti comincerà a decorrere dal 16 settembre 2022.
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E’ comunque fatta salva la facoltà per l’ente di fornire i riscontri o gli elementi richiesti durante il periodo di sospensione legislativa, senza effetti su quest’ultima.
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Inoltre, l’articolo 26-bis del medesimo D.L. n. 73/2022 ha posposto al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le ODV, le APS e le ONLUS iscritte nei previgenti registri possono ricorrere alle modalità e alle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria per apportare ai propri statuti le modifiche necessarie ad adeguarli al Codice del Terzo settore.
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Per ulteriori approfondimenti: www.sardegnaewelfare.it/
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Fonte: Regione Autonoma della Sardegna