Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota n. 5941 del 5 aprile 2022 ha fornito importanti chiarimenti in merito al deposito dei bilanci di esercizio degli enti del Terzo settore (Ets), sia con riguardo agli enti che conseguono ex novo l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), sia con riguardo ad organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) coinvolte nel processo di “trasmigrazione”.
Il deposito dei bilanci per Odv e Aps in “trasmigrazione”
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota n. 5941 del 5 aprile 2022 chiarisce il dubbio relativo agli adempimenti a cui sono sottoposte le Odv e le Aps in fase di “trasmigrazione”, e cioè se tali enti siano già quest’anno tenuti a depositare il bilancio di esercizio al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) entro la data del 30 giugno.
Partendo dal presupposto che l’eventuale perfezionamento dell’iscrizione al registro unico per tali organizzazioni avverrà solo al termine delle verifiche espletate dai competenti uffici del Runts, le quali è molto probabile si concludano dopo il 30 giugno 2022, il Ministero esclude in via generale che si possa richiedere a tali enti di depositare il bilancio di esercizio entro la data menzionata.
La nota ministeriale però ribadisce la necessità che tutte le Odv e le Aps coinvolte nella “trasmigrazione” effettuino comunque il deposito del bilancio di esercizio 2021 dato che tale adempimento è fondamentale per la concreta applicazione del principio di trasparenza.
La soluzione prospettata dal Ministero è che tali enti procedano al deposito al Runts del bilancio di esercizio 2021 entro 90 giorni dalla data di effettiva iscrizione al registro unico.
Qualora ciò non avvenga, gli uffici competenti del Runts potranno avviare la procedura prevista dal Codice del Terzo settore (art. 48 comma 4), la quale prevede l’assegnazione all’ente di un nuovo termine perentorio per il deposito e, in caso di ulteriore mancato adempimento, la cancellazione dal registro unico.
Le stesse considerazioni valgono per il deposito del bilancio sociale 2021 per le Odv e le Aps in “trasmigrazione” (si ricorda che sono obbligati a redigere il bilancio sociale gli Ets che nell’esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro): l’ente potrà depositarlo entro 90 giorni dall’iscrizione al Runts ma dovrà comunque pubblicarlo sul proprio sito internet (o, se l’ente ne è sprovvisto, su quello della rete associativa cui esso aderisce) entro il 30 giugno 2022.
Il deposito del bilancio di esercizio al Runts per gli enti neocostituti e per quelli già esistenti
La nota ministeriale affronta anche il tema del deposito del bilancio di esercizio per gli enti che si iscrivono al Runts nel corso del 2022 e che sono neocostituiti oppure che sono già esistenti (operanti da uno o più esercizi) ma diversi dagli Ets di diritto transitorio (Odv, Aps ed Onlus). Per maggiori dettagli consulta la Tabella riepilogativa.
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