Contributi 5 per mille Terzo settore, le istruzioni per la rendicontazione

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Il decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021 ha delineato le “Linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli enti del Terzo settore”, disponendo anche il nuovo modello di rendiconto del contributo. Le disposizioni del decreto (e, di conseguenza, i due modelli citati) costituiscono il riferimento fondamentale per la rendicontazione del 5 per mille per gli enti del Terzo settore, proprio a partire dall’annualità 2020.
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Entro un anno dalla ricezione delle somme tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla somma ricevuta, devono redigere il rendiconto e la relazione illustrativa utilizzando i modelli di riferimento. Entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione, gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20mila euro devono trasmettere il rendiconto e la relazione all’amministrazione competente (per gli Ets è il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). Infine, gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20mila euro, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio dei documenti, devono pubblicarli sul proprio sito internet e comunicare l’avvenuta pubblicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni. Il dpcm del 23 luglio 2020 precisa che non sono erogate le somme d’importo complessivo inferiore a 100 euro.
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È ancora prevista la possibilità di accantonare le somme ricevute, utilizzando l’apposito modello presente sul sito del Ministero. In presenza di progetti pluriennali, di durata massima triennale e a fronte di una preventiva ed apposita deliberazione dell’organo statutariamente competente, la voce 5 del modello di rendiconto prevede infatti di accantonare temporaneamente l’intero contributo ricevuto o una parte di esso, rinviandone l’utilizzo fino a massimo 36 mesi dalla data di accredito dello stesso. Una volta impiegate le somme accantonate, gli enti – a completamento del rendiconto principale – dovranno redigere e trasmettere (sempre entro 36 mesi dalla data di percezione) il modello di rendiconto dell’accantonamento, allegando allo stesso una relazione descrittiva che illustri le spese sostenute.
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Gli enti beneficiari del 5 per mille 2020, entro il 30 settembre 2023, devono comunicare all’amministrazione di riferimento i dati necessari per il pagamento delle somme, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio 2020 (art. 14, commi 1 e 3 del dpcm 23 luglio 2020). Tale comunicazione non deve ovviamente essere effettuata dagli enti che hanno già in passato comunicato tali dati. Gli enti del Terzo settore già iscritti al Runts possono comunicare tali dati direttamente tramite la piattaforma del Registro unico, inserendo il codice Iban nell’apposita sezione. Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale ancora in “trasmigrazione”, così come le Onlus iscritte all’Anagrafe unica, comunicheranno invece tali dati direttamente all’Agenzia delle entrate (alla Direzione competente per il territorio in cui l’ente ha sede legale), utilizzando l’apposito modello. Si consiglia di inviare il modello tramite raccomandata A/R (allegando un documento d’identità del presidente).

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