Bilanci degli enti non profit, ecco le procedure per approvarli

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Entro il prossimo 30 giugno gli enti del Terzo settore devono depositare la rendicontazione economica al Registro unico nazionale (Runts). Riguardo al termine entro il quale il bilancio di esercizio deve essere approvato da parte di un ente del Terzo settore, il dlgs n. 117/17 non prescrive nulla. Più in generale, in riferimento agli enti non lucrativi, anche il Codice civile non dice niente di specifico e quindi è possibile prendere come riferimento, non vincolante, la normativa in tema di società (e in particolare l’art. 2364, c. 2, del Codice civile), la quale prevede che l’assemblea per l’approvazione del bilancio debba essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’unica eccezione è prevista per le Onlus, per le quali l’art. 20-bis del Dpr n. 600 del 1973 (ancora oggi in vigore) prevede espressamente il termine dei quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il caso più frequente è quello degli enti che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) e che hanno indicato in statuto il termine dei 120 giorni entro cui convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio: in quei casi, quindi, entro il prossimo 30 aprile dovrà essere convocata l’assemblea (almeno in prima convocazione) per approvare il bilancio dell’esercizio 2022.
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Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio utilizzando gli schemi predefiniti disposti dal decreto ministeriale del 5 marzo 2020. Il limite è fissato dall’art.13, c.2 del Codice del Terzo settore in 220mila euro di entrate annuali: se un Ets ha fatto registrare nell’anno precedente una somma pari o superiore a quella menzionata, dovrà redigere un bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione (Modelli A, B e C del decreto ministeriale 5 marzo 2020); se invece le entrate annuali sono state inferiori a 220mila euro, l’ente del Terzo settore potrà limitarsi a redigere il bilancio sullo schema del rendiconto per cassa (Modello D).
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Gli organi coinvolti nel procedimento di approvazione del bilancio di un ente associativo sono il consiglio direttivo, l’organo di controllo o di revisione (organo eventuale) e l’assemblea. Il consiglio direttivo solitamente predispone ed approva in prima battuta il progetto di bilancio, redigendo apposito verbale da cui risulti tale operazione. L’organo di controllo o di revisione, se presente (è infatti organo eventuale, che può essere o meno previsto dallo statuto e per gli Ets deve essere istituito al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo settore), controlla il progetto di bilancio predisposto dal consiglio direttivo dando parere positivo o negativo sul documento, sulla base del fatto che il bilancio sia conforme o meno ai documenti e alle scritture contabili. Tale operazione deve risultare dal verbale di tale organo.
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Il progetto di bilancio dovrà infine essere sottoposto all’assemblea ordinaria per la definitiva approvazione. Per quanto riguarda le regole di convocazione dell’assemblea, si deve sempre seguire quanto scritto nello statuto, che di solito prevede una convocazione per iscritto (email o lettera) inviata a tutti gli associati e contenente il luogo, il giorno e l’ora oltre che gli argomenti all’ordine del giorno.
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Si ricorda che il decreto “Milleproroghe” ha prorogato sino al 31 luglio 2023 la possibilità per tutti gli enti, comprese associazioni e fondazioni, di svolgere in modalità di videoconferenza le assemblee, nonché le sedute degli organi amministrativi e di controllo. Inoltre, è possibile fare ricorso alle modalità di espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, svolgendo le sedute in videoconferenza anche in assenza di una regolamentazione in tal senso nel proprio statuto. L’approvazione da parte dell’assemblea degli associati rende definitivi e non più modificabili il bilancio e i documenti collegati.
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Gli Ets hanno l’obbligo di depositare il bilancio d’esercizio telematicamente presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno. Per gli enti non lucrativi che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, il 30 aprile è il termine per la redazione del rendiconto delle raccolte pubbliche occasionali di fondi effettuate nel 2022. Tale obbligo è disposto dall’art.20, c. 2, del Dpr 600 del 1973, e riguarda appunto le raccolte fondi disciplinate dall’art.143, c. 3 del Dpr 917 del 1986 ed effettuate dall’ente nell’anno precedente: per ogni raccolta deve essere redatto un apposito rendiconto contenente le entrate e le uscite della manifestazione oltre che una breve descrizione dell’evento. Pur non disponendo la normativa in maniera chiara sul punto, è opportuno che il rendiconto della raccolta fondi venga firmato dal presidente e ratificato dal consiglio direttivo. A tale adempimento sono soggetti anche gli enti del Terzo settore, i quali devono utilizzare lo schema predefinito disposto dal decreto ministeriale 9 giugno 2022.
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Gli Ets hanno obbligo di depositare in via telematica al Runts (allegandoli all’interno dello stesso documento relativo al bilancio di esercizio) i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi entro il 30 giugno di ogni anno.
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Il Csv Sardegna è a disposizione delle organizzazioni che intendono richiedere consulenza e supporto: area contatti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 19.
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Fonte: Cantiere Terzo Settore

Credits: foto Carlos Muza su Unsplash

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