Aumento occupazionale di categorie svantaggiate, inclusione di soggetti vulnerabili, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del tessuto urbano e dei beni storico-culturali, perseguimento di finalità culturali e creative o di utilità sociale. Sono le principali azioni che saranno finanziate con la misura agevolativa “Imprese dell’economia sociale” che il Ministero dello Sviluppo economico ha deciso di riformare, con l’obiettivo di semplificare e facilitare i finanziamenti per i programmi di investimento proposti dalle imprese sociali, culturali e creative, nonché dalle società cooperative con qualifica di Onlus. Sono ammissibili anche le spese realizzate per interventi sui fabbricati e infrastrutture dell’azienda ma anche investimenti per programmi informatici, brevetti e licenze. Il Ministero rende noto che, a partire dalle ore 12 del prossimo 13 ottobre, sarà possibile presentare le nuove domande. Con l’incentivo saranno agevolati gli interventi non inferiori ai 100 mila euro e non superiori a 10 milioni di euro, a patto che determinino effetti positivi sul territorio.
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«Oltre a favorire la competitività e lo sviluppo industriale del Paese, tra i compiti del Mise c’è anche quello di promuovere e rafforzare attività imprenditoriali che puntano a raggiungere obiettivi di particolare interesse pubblico e sociale su tutto il territorio nazionale», sottolinea il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti.
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La misura dispone di circa 200 milioni di euro e diventerà operativa alla sottoscrizione della convenzione tra il Ministero, l’Abi e Cdp, mentre l’erogazione dei finanziamenti sarà gestita da Invitalia.
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La misura “Imprese dell’economia sociale” è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale. Si rivolge alle: imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese; cooperative sociali e i loro consorzi, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese; società cooperative aventi qualifica di Onlus; le imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono operare nei settori economici elencati nell’allegato n. 1 del decreto direttoriale 8 agosto 2022.
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Le imprese possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di sei soggetti co-proponenti. In tali casi, il programma d’investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione. L’accordo di collaborazione deve rappresentare una stabile collaborazione tra i proponenti, coerente con l’articolazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma d’investimento proposto e deve prevedere la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente.
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